IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema  tributario,
e, in particolare, l'articolo 17, comma 1,  lettera  g),  numero  1),
recante i principi e  criteri  direttivi  per  il  potenziamento  del
regime di adempimento collaborativo; 
  Visto, inoltre, l'articolo 20, comma  1,  lettera  a),  numero  4),
della citata legge n. 111 del 2023; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 20 dicembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Potenziamento del regime di adempimento collaborativo 
 
  1. Al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «sistema»  e'
aggiunta  la  seguente:  «integrato»,  e  le  parole:  «del   rischio
fiscale,» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi  fiscali  anche
in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai  principi  contabili
applicati dal contribuente,» e dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis)  una  mappatura  dei  rischi  fiscali  relativi  ai
processi aziendali.»; 
      2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sistema
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di
cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine  alla
sua conformita' ai principi contabili,  da  parte  di  professionisti
indipendenti gia'  in  possesso  di  una  specifica  professionalita'
iscritti all'albo degli avvocati  o  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili. 
      1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia,  sentiti   i   rispettivi   ordini   professionali,   sono
disciplinati, quali disposizioni  attuative  di  quelle  relative  al
regime di cui al presente articolo, i  requisiti  dei  professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di  cui  al  comma  1-bis,
nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio
della predetta  certificazione,  gli  stessi  possono  avvalersi  dei
consulenti del lavoro  per  le  materie  di  loro  competenza,  fermo
restando  che  la  certificazione  deve   essere   sottoscritta   dai
professionisti di cui al comma 1-bis. 
      1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un  efficace
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con  riferimento  al
periodico adeguamento della certificazione.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo le parole:  «rischio  fiscale»,
sono aggiunte le seguenti: «certificato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1-bis,»; 
      2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  emanato  il
codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni  che
reciprocamente   assumono   l'Amministrazione   finanziaria    e    i
contribuenti aderenti al regime  di  adempimento  collaborativo,  ivi
incluso quello funzionale alla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
lettera b).»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione  a  indicazioni  dell'Agenzia  delle
entrate che  comportano  la  necessita'  di  effettuare  ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo  nonche'  modalita'
semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.»; 
      2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Nei
riguardi dei contribuenti in  regime  di  adempimento  collaborativo,
l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole
a un'istanza di interpello, ovvero prima  di  formalizzare  qualsiasi
altra posizione contraria a una comunicazione di  rischio  effettuata
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente
a un contraddittorio  per  illustrargli  la  propria  posizione.  Con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottate
disposizioni attuative del presente comma.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Fuori dai casi di
violazioni  fiscali  caratterizzate   da   condotte   simulatorie   o
fraudolente e tali  da  pregiudicare  il  reciproco  affidamento  tra
l'Amministrazione finanziaria e il  contribuente,  non  si  applicano
sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che,
prima della presentazione delle dichiarazioni  fiscali  ovvero  prima
del decorso delle relative  scadenze  fiscali,  comunica  all'Agenzia
delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello
di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera
b), i rischi fiscali e  sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso
tenuto  e'  esattamente  corrispondente  a  quello  rappresentato  in
occasione della comunicazione.  Per  gli  effetti  di  cui  al  primo
periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma  2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  15  giugno  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
      3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile
a un rischio fiscale non significativo  ricompreso  nella  mappa  dei
rischi,  le  sanzioni  amministrative  sono  ridotte  della  meta'  e
comunque non possono essere applicate in misura superiore  al  minimo
edittale. La loro riscossione e'  in  ogni  caso  sospesa  fino  alla
definitivita' dell'accertamento. 
      3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi fiscali
connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta  precedenti
a quello di ingresso al regime, sempreche' la loro comunicazione  sia
effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia  avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio  di
qualunque attivita' di  accertamento  amministrativo  o  di  indagini
penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di  cui
al  primo  periodo,  effettuate  improrogabilmente  entro  centoventi
giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al  regime,  le
sanzioni amministrative sono  ridotte  della  meta'  e  comunque  non
possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non sono punibili
le condotte di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74, dipendenti  da  rischi  di  natura  fiscale  relativi  a
elementi  attivi,  comunicati  in  modo  tempestivo   ed   esauriente
all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al  comma  2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),  prima  della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del  decorso  delle
relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lettera
b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a),  b),  c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.»; 
      5) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo  «Nel
caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti  passivi  che
abbia esercitato l'opzione per il  gruppo  IVA  di  cui  all'articolo
70-quater, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia  di  cui  al
primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.»; 
      6) dopo il comma 6 sono aggiunti  i  seguenti:  «6-bis.  Per  i
periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei  confronti  dei
contribuenti il cui sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale   e'   certificato   da
professionisti indipendenti qualificati  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1-bis, i termini di decadenza di cui agli  articoli  43,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472 sono ridotti di due anni. 
      6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i
termini di decadenza di  cui  agli  articoli  43,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
57, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 472 sono ridotti di  un  ulteriore  anno  se  al  contribuente  e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui  all'articolo  36  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene attestata  la
corretta applicazione delle  norme  tributarie  sostanziali,  nonche'
l'esecuzione degli  adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'
indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 
      6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti ai  commi
6-bis e 6-ter quando e' constatato che le violazioni sono  realizzate
mediante  l'utilizzo  di  documentazione  falsa  o   per   operazioni
inesistenti, mediante artifici  o  raggiri,  condotte  simulatorie  o
fraudolente.    Tale    previsione    si    applica     limitatamente
all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
Guardia di finanza, sulla base di  specifici  protocolli  di  intesa,
coopera e si coordina preliminarmente  con  l'Agenzia  delle  entrate
nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti  dei  contribuenti
ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.»; 
      2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il regime
e' riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o  di
ricavi: 
        a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; 
        b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; 
        c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. 
      1-ter. I requisiti dimensionali di  cui  al  comma  1-bis  sono
valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore  piu'
elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili,
nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla
data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il
volume di affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni
solari anteriori. 
      1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai contribuenti che
appartengono  al  medesimo  consolidato  fiscale  nazionale  di   cui
all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla  tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma  1-bis
e  che  il  gruppo  adotti  un  sistema  integrato  di   rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
      1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione  alla  risposta
all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  indipendentemente
dall'ammontare del suo  volume  d'affari  o  dei  suoi  ricavi,  puo'
accedere all'istituto  dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.». 
      3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.  I  contribuenti
che  intendono  aderire  al  regime  di   adempimento   collaborativo
inoltrano domanda in  via  telematica  utilizzando  il  modello  reso
disponibile sul  sito  istituzionale  della  Agenzia  delle  entrate.
L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei  requisiti  di
cui al comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche'  all'articolo  4,
comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro  i
successivi  centoventi  giorni.  Il  regime  si  applica  al  periodo
d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione  e'  trasmessa
all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato  qualora  non
sia espressamente comunicata dal  contribuente  la  volonta'  di  non
permanere nel regime di adempimento collaborativo.»; 
      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia  delle
entrate, a seguito di  invito  al  contraddittorio  da  svolgere  nei
successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, puo' dichiarare
l'esclusione  dei  contribuenti  dal  regime,  per  la  perdita   dei
requisiti di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
1-quinquies,  ovvero  per  l'inosservanza  degli   impegni   di   cui
all'articolo 5, comma  2.  In  caso  di  inosservanza  degli  impegni
assunti, l'esclusione dal regime  dell'adempimento  collaborativo  e'
preceduta da un periodo transitorio di  osservazione,  finalizzato  a
verificare l'adozione da  parte  del  contribuente  degli  interventi
ritenuti necessari  per  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse
violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita  o  la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione e' pari
a centoventi giorni ed e'  rinnovabile,  al  ricorrere  di  oggettive
motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a  ulteriori
centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi
di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte  simulatorie  o
fraudolente,  tali  da  pregiudicare  il  reciproco  affidamento  tra
l'Amministrazione finanziaria e  il  contribuente.  L'esclusione  dei
contribuenti dal  regime  ha  effetto  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.»; 
      5) il comma 4 e' soppresso; 
      6) al comma  5,  le  parole:  «uno  o  piu'  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis  (Regime  opzionale  di  adozione  del  sistema  di
controllo  del  rischio  fiscale).  -  1.  I  contribuenti  che   non
possiedono  i  requisiti  per  aderire  al  regime   di   adempimento
collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo  4,  dandone
apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  L'opzione   ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'  esercitata,  ha
una durata di due periodi d'imposta ed e'  irrevocabile.  Al  termine
del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata  per
altri due periodi d'imposta,  salvo  espressa  revoca  da  esercitare
secondo le modalita'  e  i  termini  previsti  per  la  comunicazione
dell'opzione. 
      2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1: 
        a) le sanzioni amministrative  sono  ridotte  a  un  terzo  e
comunque non possono essere applicate in misura superiore  al  minimo
edittale per le  violazioni  relative  a  rischi  di  natura  fiscale
comunicati preventivamente con  interpello  di  cui  all'articolo  11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della  presentazione  delle
dichiarazioni fiscali o prima del  decorso  delle  relative  scadenze
fiscali; 
        b)   la   rappresentazione   preventiva   e    circostanziata
all'Agenzia delle entrate del caso concreto  in  relazione  al  quale
l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione  di
un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il reato  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  per
le violazioni di norme tributarie  dipendenti  da  rischi  di  natura
fiscale relativi a elementi attivi. 
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
disciplinate  le  modalita'  di   applicazione   delle   disposizioni
contenute nel presente articolo.». 
      2. Il regolamento di  cui  all'articolo  4,  comma  1-ter,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto  dal  comma  1,
lettera a), numero 2), il decreto di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal  comma
1, lettera b), numero 2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma
2, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto di cui
all'articolo 6, comma 2-bis, del citato decreto  legislativo  n.  128
del 2015, introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),  numero  2),  sono
adottati entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
      3. I  soggetti  ammessi  o  che  hanno  presentato  istanza  di
adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono  tenuti  alla
certificazione del sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
controllo del rischio  fiscale  dell'articolo  4,  comma  1-bis,  del
citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal  comma  1,
lettera a), numero 2). Per i soggetti gia' ammessi al predetto regime
alla data di entrata in vigore del presente decreto  le  disposizioni
di cui all'articolo 6,  commi  6-bis  e  6-ter,  del  citato  decreto
legislativo n. 128 del 2015, introdotte  dal  comma  1,  lettera  c),
numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso  al
1° gennaio 2024. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  9
          agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo  per  la
          riforma fiscale», e' il seguente: 
                «Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi  specifici  per  la  revisione
          dell'attivita' di accertamento, anche  con  riferimento  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a) semplificare il procedimento accertativo,  anche
          mediante  l'utilizzo   delle   tecnologie   digitali,   con
          conseguente riduzione degli oneri amministrativi  a  carico
          dei contribuenti; 
                  b) applicare in via generalizzata il principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita',  fuori  dei  casi  dei
          controlli  automatizzati  e  delle   ulteriori   forme   di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
                    1)  previsione   di   una   disciplina   omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
                    2) assegnazione di un  termine  non  inferiore  a
          sessanta giorni a favore  del  contribuente  per  formulare
          osservazioni sulla proposta di accertamento; 
                    3) previsione dell'obbligo,  a  carico  dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
                    4) estensione  del  livello  di  maggiore  tutela
          previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata  legge  n.
          212 del 2000; 
                  c)  razionalizzare  e  riordinare  le  disposizioni
          normative concernenti le attivita' di analisi del  rischio,
          nel rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
          riservatezza e di accesso agli  atti,  evitando  pregiudizi
          alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; 
                  d)  introdurre,  in  attuazione  del  principio  di
          economicita' dell'azione amministrativa,  specifiche  forme
          di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed  estere
          che  effettuano  attivita'  di   controllo   sul   corretto
          adempimento  degli  obblighi  in   materia   tributaria   e
          previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
          confronti  dei  contribuenti   e   delle   loro   attivita'
          economiche; 
                  e)   rivedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  e  delle  pronunce  della  Corte   di
          giustizia  dell'Unione   europea,   anche   attraverso   la
          promozione   di   accordi   di    cooperazione    tra    le
          amministrazioni  dei   Paesi   membri   e   di   forme   di
          collaborazione    tra    le    amministrazioni    nazionali
          territorialmente competenti,  le  disposizioni  finalizzate
          alla  prevenzione,  al   controllo   e   alla   repressione
          dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
          consente l'esenzione  dal  pagamento  dell'IVA  al  momento
          dell'importazione  nell'Unione   europea,   come   previsto
          all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,  anche  al
          fine della tutela  del  bilancio  nazionale  e  dell'Unione
          europea nonche' del regime dei dazi; 
                  f) potenziare l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,
          anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
          al fine di ottenere, attraverso la piena  interoperabilita'
          tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
          rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 
                    1) realizzare interventi volti  a  prevenire  gli
          errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
                    2) operare azioni mirate, idonee a  circoscrivere
          l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti  a  piu'
          alto rischio fiscale, con minore impatto  sui  cittadini  e
          sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
                    3)  perseguire  la  riduzione  dei  fenomeni   di
          evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli  di
          adempimento spontaneo dei contribuenti; 
                  g) introdurre misure che incentivino  l'adempimento
          spontaneo dei contribuenti attraverso: 
                    1) il potenziamento del  regime  dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, volto a: 
                    1.1)  accelerare  il  processo   di   progressiva
          riduzione  della   soglia   di   accesso   all'applicazione
          dell'istituto,  provvedendo  a  dotare,   con   progressivo
          incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 
                    1.2) consentire  l'accesso  all'applicazione  del
          regime dell'adempimento  collaborativo  anche  a  societa',
          prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono  ad
          un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto  possiede
          i requisiti di ammissibilita', a condizione che  il  gruppo
          adotti un sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  gestito  in  modo
          unitario per tutte le societa' del gruppo; 
                    1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
          da  parte  di  professionisti   qualificati   dei   sistemi
          integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del rischio fiscale anche in ordine alla  loro  conformita'
          ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    1.4)  prevedere  la   possibilita'   di   gestire
          nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
          questioni  riferibili  a   periodi   d'imposta   precedenti
          all'ammissione al regime; 
                    1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme  di
          contraddittorio  preventivo  ed   endoprocedimentale,   con
          particolare  riguardo  alla  risposta   alle   istanze   di
          interpello  o  agli  altri  pareri,  comunque   denominati,
          richiesti   dai    contribuenti    aderenti    al    regime
          dell'adempimento   collaborativo,   prevedendo   anche   la
          necessita' di un'interlocuzione  preventiva  rispetto  alla
          notificazione di un parere negativo; 
                    1.6)  prevedere  procedure  semplificate  per  la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportino  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi; 
                    1.7)  prevedere  l'emanazione  di  un  codice  di
          condotta  che  disciplini  i   diritti   e   gli   obblighi
          dell'amministrazione e dei contribuenti; 
                    1.8)  prevedere  che  l'esclusione   dal   regime
          dell'adempimento  collaborativo,  in  caso  di   violazioni
          fiscali non gravi, tali da non  pregiudicare  il  reciproco
          affidamento  tra   l'Amministrazione   finanziaria   e   il
          contribuente, sia preceduta da un  periodo  transitorio  di
          osservazione,  al  termine  del  quale  si   determina   la
          fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
                    1.9) potenziare  gli  effetti  premiali  connessi
          all'adesione  al  regime   dell'adempimento   collaborativo
          prevedendo, in particolare: 
                    1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino  all'eventuale
          esclusione, delle sanzioni  amministrative  tributarie  per
          tutti   i   rischi    di    natura    fiscale    comunicati
          preventivamente, in  modo  tempestivo  ed  esauriente,  nei
          confronti dei contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
          in ordine alla conformita'  ai  principi  contabili,  fatti
          salvi  i  casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.2)   l'esclusione,    ferme    restando    le
          disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20,  comma  1,
          lettera  b),  delle   sanzioni   penali   tributarie,   con
          particolare  riguardo  a  quelle  connesse  al   reato   di
          dichiarazione  infedele,  nei  confronti  dei  contribuenti
          aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
          tenuto    comportamenti    collaborativi    e    comunicato
          preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
          rischi fiscali; 
                    1.9.3)  la  riduzione  di  almeno  due  anni  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nei  confronti  dei
          contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di  rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale  sia
          certificato da professionisti qualificati, anche in  ordine
          alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi  i
          casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte
          simulatorie  o  fraudolente,  tali   da   pregiudicare   il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.4) istituti speciali di  definizione,  in  un
          predeterminato lasso  temporale,  del  rapporto  tributario
          circoscritto,  in  presenza  di   apposite   certificazioni
          rilasciate da professionisti qualificati che  attestano  la
          correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 
                    2)  per  i   soggetti   di   minore   dimensione,
          l'introduzione del concordato  preventivo  biennale  a  cui
          possono accedere i  contribuenti  titolari  di  reddito  di
          impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 
                    2.1)   l'impegno   del    contribuente,    previo
          contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare  e
          a rispettare la proposta per la definizione biennale  della
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'IRAP,  formulata  dall'Agenzia  delle  entrate   anche
          utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie  a  sua
          disposizione  ovvero  anche  sulla  base  degli  indicatori
          sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si  rendono
          applicabili; 
                    2.2) l'irrilevanza, ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nonche'  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori,  di  eventuali  maggiori  o   minori   redditi
          imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato,  fermi
          restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 
                    2.3) l'applicazione dell'IVA  secondo  le  regole
          ordinarie,  comprese  quelle  riguardanti  la  trasmissione
          telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
                    2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
          a seguito di accertamento, risulti che il contribuente  non
          ha  correttamente  documentato,  negli  anni  oggetto   del
          concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
          per un importo superiore in misura  significativa  rispetto
          al dichiarato ovvero ha commesso altre  violazioni  fiscali
          di non lieve entita'; 
                    3) l'introduzione di  un  regime  di  adempimento
          collaborativo per le persone fisiche che  trasferiscono  la
          propria residenza in  Italia  nonche'  per  quelle  che  la
          mantengono all'estero ma possiedono, anche  per  interposta
          persona o tramite trust,  nel  territorio  dello  Stato  un
          reddito complessivo, comprensivo di quelli  assoggettati  a
          imposte  sostitutive  o  ritenute  alla  fonte   a   titolo
          d'imposta, mediamente pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del numero 1), anche in merito alla  semplificazione  degli
          adempimenti  e  agli  effetti  ai   fini   delle   sanzioni
          amministrative e penali; 
                  h) assicurare la certezza del  diritto  tributario,
          attraverso: 
                    1) la previsione della decorrenza del termine  di
          decadenza  per  l'accertamento  a   partire   dal   periodo
          d'imposta nel quale si e' verificato il  fatto  generatore,
          per i componenti a efficacia pluriennale, e la  perdita  di
          esercizio, per evitare  un'eccessiva  dilatazione  di  tale
          termine  nonche'  di   quello   relativo   all'obbligo   di
          conservazione delle  scritture  contabili  e  dei  supporti
          documentali,  fermi  restando   i   poteri   di   controllo
          dell'Amministrazione  finanziaria   sulla   spettanza   dei
          rimborsi eventualmente richiesti; 
                    2)  la  revisione  dei  termini  di  accertamento
          dell'imposta  sui  premi  di  assicurazione,  al  fine   di
          allinearli a quelli  delle  altre  imposte  indirette,  del
          relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita'  e
          dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
          razionalizzazione delle relative aliquote; 
                    3) la limitazione della possibilita'  di  fondare
          la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
          di minori componenti reddituali  negativi  sulla  base  del
          valore di mercato dei beni  e  dei  servizi  oggetto  delle
          transazioni ai soli casi in cui sussistono  altri  elementi
          rilevanti a tal fine; 
                    4) la limitazione della possibilita' di presumere
          la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
          delle societa' di capitali a ristretta  base  partecipativa
          ai soli casi in cui e' accertata, sulla  base  di  elementi
          certi  e  precisi,  l'esistenza  di  componenti  reddituali
          positivi  non  contabilizzati  o  di  componenti   negativi
          inesistenti, ferma restando la medesima natura  di  reddito
          finanziario conseguito dai predetti soci. 
                    Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo  20,  comma  1,  della  citata
          legge 9 agosto 2023, n. 111 e' il seguente: 
                «Art.  20  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione    del    sistema    sanzionatorio    tributario,
          amministrativo e penale). - 1. Nell'esercizio della  delega
          di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva  altresi'  i
          seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici  per  la
          revisione    del    sistema    sanzionatorio    tributario,
          amministrativo e penale, con riferimento alle  imposte  sui
          redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche'  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a)   per   gli   aspetti   comuni   alle   sanzioni
          amministrative e penali: 
                    1)  razionalizzare   il   sistema   sanzionatorio
          amministrativo e  penale,  anche  attraverso  una  maggiore
          integrazione tra i diversi tipi di sanzione,  ai  fini  del
          completo adeguamento al principio del ne bis in idem; 
                    2)  valutare  la  possibilita',   fissandone   le
          condizioni, di compensare sanzioni e interessi per  mancati
          versamenti di imposte su  redditi  regolarmente  dichiarati
          nei riguardi di soggetti che  hanno  crediti  maturati  nei
          confronti delle amministrazioni statali, certificati  dalla
          piattaforma dei crediti commerciali,  per  importi  pari  e
          sino alla concorrenza del debito di imposta; 
                    3) rivedere i rapporti tra il processo  penale  e
          il  processo  tributario  prevedendo,  in  coerenza  con  i
          principi  generali  dell'ordinamento,  che,  nei  casi   di
          sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non
          sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali
          accertati  in  sede  dibattimentale  facciano   stato   nel
          processo  tributario  quanto  all'accertamento  dei   fatti
          medesimi e adeguando i profili  processuali  e  sostanziali
          connessi alle ipotesi di non punibilita' e di  applicazione
          di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di
          estinzione  dei  debiti   tributari,   anche   nella   fase
          antecedente all'esercizio dell'azione penale; 
                    4) prevedere che la  volontaria  adozione  di  un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale, di cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la  preventiva
          comunicazione di un possibile rischio fiscale da  parte  di
          imprese che non  possiedono  i  requisiti  per  aderire  al
          regime  dell'adempimento  collaborativo  possano   assumere
          rilevanza per  escludere  ovvero  ridurre  l'entita'  delle
          sanzioni; 
                    5) introdurre, in conformita'  agli  orientamenti
          giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione  normativa
          anche sanzionatoria tra  le  fattispecie  di  compensazione
          indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; 
                  b) per le sanzioni penali: 
                    1) attribuire specifico  rilievo  all'ipotesi  di
          sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento  del
          tributo, non dipendente da  fatti  imputabili  al  soggetto
          stesso; 
                    2) attribuire specifico rilievo alle  definizioni
          raggiunte in sede  amministrativa  e  giudiziaria  ai  fini
          della valutazione della rilevanza penale del fatto; 
                  c) per le sanzioni amministrative: 
                    1) migliorare la proporzionalita' delle  sanzioni
          tributarie, attenuandone  il  carico  e  riconducendolo  ai
          livelli esistenti in altri Stati europei; 
                    2)  assicurare  l'effettiva  applicazione   delle
          sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante
          una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con
          il principio previsto al numero 1); 
                    3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in
          misura maggiorata per recidiva prima della definizione  del
          giudizio  di  accertamento  sulle  precedenti   violazioni,
          meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva; 
                    4) rivedere la disciplina del concorso formale  e
          materiale e della continuazione, onde renderla coerente con
          i   principi   sopra   specificati,   anche    estendendone
          l'applicazione agli istituti deflativi; 
                    5) escludere,  in  virtu'  dei  principi  di  cui
          all'articolo  10  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          l'applicazione  delle  sanzioni  per  i  contribuenti   che
          presentino  una  dichiarazione  integrativa  al   fine   di
          adeguarsi alle indicazioni  elaborate  dall'Amministrazione
          finanziaria con successivi documenti di  prassi  pubblicati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27
          luglio 2000, n. 212, sempreche' la  violazione  dipenda  da
          obiettive  condizioni  di  incertezza   sulla   portata   e
          sull'ambito di applicazione della  norma  tributaria  e  il
          contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.». 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
          «Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra
          fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,  6  e
          8,  comma  2,  della  legge  11  marzo  2014,  n.  23»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015,  n.
          190; 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 4,  5,  6  e  7,  del  citato
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.  4  (Requisiti).  -  1.  Il  contribuente   che
          aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto  della
          sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu'
          adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
          efficace sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi  fiscali  anche  in  ordine
          alla mappatura di quelli derivanti dai  principi  contabili
          applicati  dal  contribuente,  inserito  nel  contesto  del
          sistema di governo aziendale e di controllo interno.  Fermo
          il  fedele  e   tempestivo   adempimento   degli   obblighi
          tributari, il sistema deve assicurare: 
                  a)   una   chiara   attribuzione   di    ruoli    e
          responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione  dei
          contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 
                  b) efficaci procedure di rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
                  c) efficaci procedure per  rimediare  ad  eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive; 
                  c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
          processi aziendali. 
                1-bis.  Il  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
                1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti   i
          rispettivi ordini professionali, sono  disciplinati,  quali
          disposizioni attuative di quelle relative al regime di  cui
          al  presente  articolo,  i  requisiti  dei   professionisti
          abilitati al rilascio della certificazione di cui al  comma
          1-bis, nonche' i loro  compiti  e  adempimenti,  prevedendo
          che, per il rilascio  della  predetta  certificazione,  gli
          stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro  per  le
          materie  di  loro  competenza,  fermo   restando   che   la
          certificazione deve essere sottoscritta dai  professionisti
          di cui al comma 1-bis. 
                1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento  sono
          indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, anche con  riferimento  al  periodico  adeguamento
          della certificazione. 
                2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate.» 
                «Art.  5  (Doveri).  -  1.  Il  regime  comporta  per
          l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni: 
                  a) valutazione trasparente, oggettiva e  rispettosa
          dei principi di ragionevolezza e  di  proporzionalita'  del
          sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
          interventi ritenuti necessari  ai  fini  dell'ammissione  e
          della permanenza nel regime e per  il  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; 
                  b)  pubblicazione  periodica   sul   proprio   sito
          istituzionale  dell'elenco  aggiornato  delle   operazioni,
          strutture  e  schemi  ritenuti  di  pianificazione  fiscale
          aggressiva; 
                  c)  promozione  di  relazioni  con  i  contribuenti
          improntate a  principi  di  trasparenza,  collaborazione  e
          correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
          certezza; 
                  d)  realizzazione  di  specifiche   semplificazioni
          degli adempimenti tributari, in conseguenza degli  elementi
          informativi  forniti  dal  contribuente   nell'ambito   del
          regime; 
                  e) esame preventivo delle  situazioni  suscettibili
          di generare rischi fiscali significativi  e  risposta  alle
          richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile; 
                  f) debita considerazione degli esiti  dell'esame  e
          della valutazione  effettuate  dagli  organi  di  gestione,
          sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma  2,
          delle risultanze delle attivita' dei  soggetti  incaricati,
          presso ciascun  contribuente,  della  revisione  contabile,
          nonche' di quella dei loro collegi sindacali e  dei  pareri
          degli organismi di vigilanza. 
                2. Il regime comporta per i contribuenti  i  seguenti
          impegni: 
                  a)  istituzione  e  mantenimento  del  sistema   di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale certificato ai sensi dell'articolo 4, comma  1-bis,
          per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
          del  sistema  adottato  eventualmente  ritenute  necessarie
          dalla Agenzia delle entrate; 
                  b)  comportamento  collaborativo   e   trasparente,
          mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
          delle  entrate  dei  rischi  di  natura   fiscale   e,   in
          particolare, delle operazioni che possono  rientrare  nella
          pianificazione fiscale aggressiva; 
                  c) risposta  alle  richieste  della  Agenzia  delle
          entrate nel piu' breve tempo possibile; 
                  d) promozione di una cultura aziendale improntata a
          principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
          tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
          nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' emanato il  codice  di  condotta  finalizzato  a
          indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
          l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti  al
          regime di adempimento  collaborativo,  ivi  incluso  quello
          funzionale alla comunicazione di cui al  comma  2,  lettera
          b).» 
                «Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
          la  possibilita'  per  i  contribuenti  di  pervenire   con
          l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione  delle
          situazioni suscettibili di generare  rischi  fiscali  prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
          forme di interlocuzione costante e preventiva  su  elementi
          di fatto, inclusa la  possibilita'  dell'anticipazione  del
          controllo. 
                2. L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per  i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
          procedure  per  la  regolarizzazione  della  posizione  del
          contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
          delle entrate che comportano la  necessita'  di  effettuare
          ravvedimenti   operosi,   prevedendo   un   contraddittorio
          preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
          per la definizione del procedimento. 
                2-bis. Nei riguardi dei  contribuenti  in  regime  di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lettera  b)
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma. 
                3.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
          da    pregiudicare    il    reciproco    affidamento    tra
          l'Amministrazione finanziaria e  il  contribuente,  non  si
          applicano  sanzioni  amministrative  al  contribuente   che
          aderisce al regime e che, prima della  presentazione  delle
          dichiarazioni  fiscali  ovvero  prima  del  decorso   delle
          relative  scadenze  fiscali,  comunica  all'Agenzia   delle
          entrate  in  modo  tempestivo   ed   esauriente,   mediante
          l'interpello  di  cui  al   comma   2   ovvero   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo  le  comunicazioni   effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e)  e  comma  2  del  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                3-bis. Quando il  contribuente  adotta  una  condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                3-ter. E'  facolta'  del  contribuente  comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica del provvedimento  di  ammissione  al  regime,  le
          sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
          non possono essere applicate in misura superiore al  minimo
          edittale. 
                4. Non sono punibili le condotte di cui  all'articolo
          4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  dipendenti
          da rischi di natura fiscale  relativi  a  elementi  attivi,
          comunicati in modo  tempestivo  ed  esauriente  all'Agenzia
          delle entrate, mediante l'interpello di  cui  al  comma  2,
          ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
          decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
          cui al primo periodo le comunicazioni effettuate  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  b)  contengono   gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e)  e  comma  2  del  decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   15   giugno   2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
                6. I contribuenti che aderiscono al regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia  dirette  sia  indirette.  Nel  caso  di
          adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
          abbia  esercitato  l'opzione  per  il  gruppo  IVA  di  cui
          all'articolo 70-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  l'esonero   dalla
          prestazione della garanzia  di  cui  al  primo  periodo  si
          applica  ai  rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
          eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. 
                6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza  di  cui  agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti di due anni. 
                6-ter. Per i periodi di imposta ai quali  si  applica
          il regime i termini di decadenza di cui agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti  di  un  ulteriore  anno  se  al  contribuente   e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
              6-quater. Non trovano applicazione i  termini  previsti
          ai  commi  6-bis  e  6-ter  quando  e'  constatato  che  le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo.» 
                «Art. 7 (Competenze  e  procedure).  -  1.  L'Agenzia
          delle  entrate  e'  competente  in  via  esclusiva  per   i
          controlli e le attivita' relativi al regime di  adempimento
          collaborativo, nei riguardi  dei  contribuenti  ammessi  al
          regime. La Guardia di  finanza,  sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                1-bis. Il regime e'  riservato  ai  contribuenti  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                  a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
          di euro; 
                  b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
          di euro; 
                  c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
          di euro. 
                1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
          sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
          valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
          principi contabili,  nel  bilancio  relativo  all'esercizio
          precedente a quello in corso  alla  data  di  presentazione
          della domanda e ai due esercizi anteriori e  il  volume  di
          affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto relativa all'anno solare  precedente  e
          ai due anni solari anteriori. 
                1-quater.  Il  regime  e'  riservato,  altresi',   ai
          contribuenti  che  appartengono  al  medesimo   consolidato
          fiscale nazionale di cui all'articolo 117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  a
          condizione che almeno un soggetto aderente alla  tassazione
          di gruppo possieda i requisiti  dimensionali  indicati  nel
          comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione  alla
          risposta all'istanza di interpello  nuovi  investimenti  di
          cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015,  n.  147  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto. 
                2. I contribuenti che intendono aderire al regime  di
          adempimento  collaborativo   inoltrano   domanda   in   via
          telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia  delle
          entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies,  nonche'  all'articolo
          4, comma 1-bis, comunica ai  contribuenti  l'ammissione  al
          regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime  si
          applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
          richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia.  Lo  stesso
          si  intende   tacitamente   rinnovato   qualora   non   sia
          espressamente comunicata dal contribuente  la  volonta'  di
          non permanere nel regime di adempimento collaborativo. 
                3. L'Agenzia delle entrate, a seguito  di  invito  al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1  e  alla  regolarizzazione  delle   connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento. 
                4. (Abrogato). 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione  del
          regime di adempimento collaborativo.». 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212 e' il seguente: 
                «Art.  11  (Diritto   di   interpello).   -   1.   Il
          contribuente  puo'   interpellare   l'amministrazione   per
          ottenere una risposta riguardante  fattispecie  concrete  e
          personali relativamente a: 
                  a) l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,
          quando vi sono condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla
          corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
                  b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
                  c) l'applicazione della disciplina  sull'abuso  del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                3. L'amministrazione risponde  alle  istanze  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
          a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo  comma  1
          ed a quelle di cui al comma 2  nel  termine  di  centoventi
          giorni. La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni
          organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
          questione   oggetto   dell'istanza   e   limitatamente   al
          richiedente.  Quando  la  risposta  non  e'  comunicata  al
          contribuente  entro  il  termine  previsto,   il   silenzio
          equivale a  condivisione,  da  parte  dell'amministrazione,
          della soluzione prospettata  dal  contribuente.  Gli  atti,
          anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
          risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia  si
          estende  ai  comportamenti  successivi   del   contribuente
          riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
          rettifica   della   soluzione   interpretativa   da   parte
          dell'amministrazione con  valenza  esclusivamente  per  gli
          eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
                4. Non ricorrono condizioni di  obiettiva  incertezza
          quando  l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la
          soluzione   per   fattispecie   corrispondenti   a   quella
          rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2. 
                5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
          2 non  ha  effetto  sulle  scadenze  previste  dalle  norme
          tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
          non comporta interruzione  o  sospensione  dei  termini  di
          prescrizione. 
                6.  L'amministrazione  provvede  alla   pubblicazione
          mediante la forma  di  circolare  o  di  risoluzione  delle
          risposte  rese  nei  casi  in  cui  un  numero  elevato  di
          contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto  la
          stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
          cui il parere sia reso in  relazione  a  norme  di  recente
          approvazione  o  per  le  quali  non   siano   stati   resi
          chiarimenti ufficiali, nei  casi  in  cui  siano  segnalati
          comportamenti non uniformi da parte degli  uffici,  nonche'
          in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale  il
          chiarimento  fornito.  Resta  ferma,  in  ogni   caso,   la
          comunicazione della risposta ai singoli istanti.». 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  10
          marzo 2000, n. 74 «Nuova disciplina dei reati in materia di
          imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a   norma
          dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205», e'  il
          seguente: 
                «Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine  di
          evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo  od   elementi   passivi   inesistenti,   quando,
          congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centomila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          due milioni. 
                1-bis. Ai fini dell'applicazione  della  disposizione
          del  comma  1,  non  si  tiene  conto  della  non  corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilita'  di  elementi  passivi
          reali. 
                1-ter. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1-bis,  non
          danno  luogo  a   fatti   punibili   le   valutazioni   che
          complessivamente  considerate,   differiscono   in   misura
          inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
          compresi in tale  percentuale  non  si  tiene  conto  nella
          verifica  del  superamento  delle  soglie  di   punibilita'
          previste dal comma 1, lettere a) e b).».